Sentenza 142/2020 (ECLI:IT:COST:2020:142)
Massima numero 43518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 08/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43516


Titolo
Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Rapporto di coerente sviluppo e completamento tra le norme delegate e le scelte del legislatore delegante - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega - Successivo confronto tra gli esiti dei due paralleli processi ermeneutici - Riconoscimento al legislatore delegato di discrezionalità limitata.

Testo
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. In particolare, l'art. 76 Cost. non impedisce l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo. Di conseguenza, neppure l'assenza di un'espressa previsione del legislatore delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato, trattandosi in tal caso di verificare che le scelte di quest'ultimo non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega. La verifica della conformità della norma delegata alla norma delegante postula, in definitiva, un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l'altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2020, n. 170 del 2019, n. 79 del 2019, n. 212 del 2018, n. 198 del 2018, n. 10 del 2018 e n. 278 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte