Sentenza 3/1973 (ECLI:IT:COST:1973:3)
Massima numero 6541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
25/01/1973; Decisione del
25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 3/73. PESCA - CONTRAVVENZIONI - R.D. 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, ART. 41, ULTIMA PARTE - DOMANDA DI OBLAZIONE DEL CONTRAVVENTORE - FACOLTA' DEL PREFETTO DI RESPINGERLA "AVUTO RIGUARDO ALLA PARTICOLARE GRAVITA' DEL FATTO O ALLA PERSONALITA' DEL COLPEVOLE" - NON IMPLICA ESERCIZIO DI ATTIVITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA O SPECIALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 102, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 3/73. PESCA - CONTRAVVENZIONI - R.D. 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, ART. 41, ULTIMA PARTE - DOMANDA DI OBLAZIONE DEL CONTRAVVENTORE - FACOLTA' DEL PREFETTO DI RESPINGERLA "AVUTO RIGUARDO ALLA PARTICOLARE GRAVITA' DEL FATTO O ALLA PERSONALITA' DEL COLPEVOLE" - NON IMPLICA ESERCIZIO DI ATTIVITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA O SPECIALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 102, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con gli artt. 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 41, ultima parte, del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico sulla pesca), secondo cui il prefetto puo' respingere la domanda di oblazione del contravventore a certe norme del suddetto testo unico, "avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto, o alla personalita' del colpevole". Invero questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (sent. nn. 25 e 95 del 1967, 55 e 141 del 1969) che "non puo' dirsi esercizio di funzione giurisdizionale il potere di valutazione che, come nel caso di istanza di oblazione, viene attribuito all'autorita' amministrativa; potere che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al di fuori del processo giurisdizionale".
Non contrasta con gli artt. 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 41, ultima parte, del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico sulla pesca), secondo cui il prefetto puo' respingere la domanda di oblazione del contravventore a certe norme del suddetto testo unico, "avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto, o alla personalita' del colpevole". Invero questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (sent. nn. 25 e 95 del 1967, 55 e 141 del 1969) che "non puo' dirsi esercizio di funzione giurisdizionale il potere di valutazione che, come nel caso di istanza di oblazione, viene attribuito all'autorita' amministrativa; potere che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al di fuori del processo giurisdizionale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte