Sentenza 3/1973 (ECLI:IT:COST:1973:3)
Massima numero 6541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  25/01/1973;  Decisione del  25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 3/73. PESCA - CONTRAVVENZIONI - R.D. 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, ART. 41, ULTIMA PARTE - DOMANDA DI OBLAZIONE DEL CONTRAVVENTORE - FACOLTA' DEL PREFETTO DI RESPINGERLA "AVUTO RIGUARDO ALLA PARTICOLARE GRAVITA' DEL FATTO O ALLA PERSONALITA' DEL COLPEVOLE" - NON IMPLICA ESERCIZIO DI ATTIVITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA O SPECIALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 102, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrasta con gli artt. 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 41, ultima parte, del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico sulla pesca), secondo cui il prefetto puo' respingere la domanda di oblazione del contravventore a certe norme del suddetto testo unico, "avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto, o alla personalita' del colpevole". Invero questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (sent. nn. 25 e 95 del 1967, 55 e 141 del 1969) che "non puo' dirsi esercizio di funzione giurisdizionale il potere di valutazione che, come nel caso di istanza di oblazione, viene attribuito all'autorita' amministrativa; potere che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al di fuori del processo giurisdizionale".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte