Sentenza 4/1973 (ECLI:IT:COST:1973:4)
Massima numero 6542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  25/01/1973;  Decisione del  25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6543  6544


Titolo
SENT. 4/73 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, SECONDO COMMA, LETT. A - MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE - IMPROPONIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE QUANDO ESSI HANNO FORMATO OGGETTO DI UNA PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 42 E 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, non e' fondata, cosi' come proposta, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. Ed invero, detta norma del T.U., disponendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) non puo' essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, non contrasta con l'art. 3 Cost. perche' la particolare disciplina del procedimento di esecuzione fiscale e' giustificata da ragioni di interesse generale e dalla finalita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare possibili fraudolente collusioni. Ond'e' che non puo' dirsi ingiustificato od irrazionale il diverso trattamento fatto per la opposizione di terzo al pignoramento di mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, e seconda che trattasi di procedimento esattoriale o procedimento comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 619