Sentenza 4/1973 (ECLI:IT:COST:1973:4)
Massima numero 6543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
25/01/1973; Decisione del
25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/73 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - TERZO ACQUIRENTE DI BENI MOBILI IN ASTA ESATTORIALE - ONERE DI RIMUOVERLI DALL'ABITAZIONE DELL'ESPROPRIATO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/73 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - TERZO ACQUIRENTE DI BENI MOBILI IN ASTA ESATTORIALE - ONERE DI RIMUOVERLI DALL'ABITAZIONE DELL'ESPROPRIATO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta, l'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, con l'art. 42 della Costituzione, perche' non sopprime il diritto di proprieta', ma impone soltanto al terzo acquirente di beni mobili in asta esattoriale, l'onere di rimuoverli dalla abitazione di chi ne e' stato espropriato, se vuole evitare il rischio dell'assoggettamento all'esecuzione (v. anche sentenza n. 4 del 1960).
Non contrasta, l'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, con l'art. 42 della Costituzione, perche' non sopprime il diritto di proprieta', ma impone soltanto al terzo acquirente di beni mobili in asta esattoriale, l'onere di rimuoverli dalla abitazione di chi ne e' stato espropriato, se vuole evitare il rischio dell'assoggettamento all'esecuzione (v. anche sentenza n. 4 del 1960).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte