Sentenza 5/1973 (ECLI:IT:COST:1973:5)
Massima numero 6545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/01/1973;  Decisione del  25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6546


Titolo
SENT. 5/73 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - AGGRAVAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA IN RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DEL TRIBUTO EVASO - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 243, SECONDO COMMA - NON VIOLA I CRITERI DIRETTIVI POSTI DALL'ART. 63 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 5 GENNAIO 1956, N. 1 NE' L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 243 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (approvato con il D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che la norma predetta non contiene disposizione innovativa della preesistente disciplina penale delle violazioni in materia di imposte dirette. La norma, denunziata per eccesso dalla delegazione legislativa di cui all'art. 63 della legge del 5 gennaio 1956, n. 1, infatti, trova rispondenza sostanziale nell'art. 36 di questa ultima legge, riproducendo, con modificazioni formali irrilevanti sul piano esegetico, la configurazione della fattispecie di aggravamento della pena pecuniaria in riferimento all'ammontare del tributo evaso o di cui si e' tentata l'evasione: e cio' in quanto prescrive, in conformita' appunto del testo dell'art. 36, che, se l'ammontare delle imposte dovute supera le lire seicentomila, la pena pecuniaria non puo' essere applicata in misura inferiore al detto ammontare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  05/01/1956  n. 1  art. 63  

legge  05/01/1956  n. 1  art. 36  

legge  05/01/1956  n. 1  art. 34