Sentenza 7/1973 (ECLI:IT:COST:1973:7)
Massima numero 6548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6549
Titolo
SENT. 7/73 A. EDILIZIA - AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE - LEGGE 19 LUGLIO 1961, N. 659, ART. 5, PRIMO E SECONDO COMMA - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE.
SENT. 7/73 A. EDILIZIA - AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE - LEGGE 19 LUGLIO 1961, N. 659, ART. 5, PRIMO E SECONDO COMMA - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE.
Testo
Secondo l'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, - in tal senso gia', del resto, interpretato pacificamente nella giurisprudenza ordinaria, e dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1968 - le agevolazioni fiscali dalla legge stessa previste per la costruzione di ospedali, caserme, scuole ed altri particolari categorie di edifici, si applicano anche ai rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge, purche' non ancora definiti. Resta, escluso, pero', anche per questi ultimi, il diritto alla ripetizione del tributo gia' pagato.
Secondo l'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, - in tal senso gia', del resto, interpretato pacificamente nella giurisprudenza ordinaria, e dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1968 - le agevolazioni fiscali dalla legge stessa previste per la costruzione di ospedali, caserme, scuole ed altri particolari categorie di edifici, si applicano anche ai rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge, purche' non ancora definiti. Resta, escluso, pero', anche per questi ultimi, il diritto alla ripetizione del tributo gia' pagato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte