Sentenza 7/1973 (ECLI:IT:COST:1973:7)
Massima numero 6549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6548
Titolo
SENT. 7/73 B. EDILIZIA - AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE - LEGGE 19 LUGLIO 1961, N. 659, ART. 5, PRIMO E SECONDO COMMA - RETROATTIVITA' DEI BENEFICI FISCALI PER ALCUNE CATEGORIE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - LIMITE COSTITUITO DAL DIVIETO DI RIMBORSO DELLE SOMME GIA' VERSATE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 7/73 B. EDILIZIA - AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE - LEGGE 19 LUGLIO 1961, N. 659, ART. 5, PRIMO E SECONDO COMMA - RETROATTIVITA' DEI BENEFICI FISCALI PER ALCUNE CATEGORIE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - LIMITE COSTITUITO DAL DIVIETO DI RIMBORSO DELLE SOMME GIA' VERSATE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione proposta dal Tribunale di Milano, con la ordinanza 12 marzo 1970 (n. 341 reg. ord. 1970) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 19 luglio 1961, n. 659, contenente "agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia", verte sulla esclusione - disposta dalla norma impugnata - del diritto di ripetizione del tributo gia' pagato, nell'ambito di un rapporto non ancora definito al momento dell'entrata in vigore della legge, in paragone al diverso trattamento fatto al contribuente che, non avendo corrisposto il tributo, non e' invece piu' tenuto ad assolverlo. La questione percio', non differisce, quanto ai motivi di illegittimita' da quella sollevata dal Tribunale di Vercelli con la ordinanza 6 ottobre 1965, e gia' decisa con la sentenza n. 45 del 1968, e va percio' dichiarata, come gia' in quella occasione, non fondata, non avendo rilevanza che il Tribunale di Vercelli abbia allora impugnato solo il secondo comma dell'art. 5, mentre la denuncia attuale investe l'articolo nel suo complesso.
La questione proposta dal Tribunale di Milano, con la ordinanza 12 marzo 1970 (n. 341 reg. ord. 1970) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 19 luglio 1961, n. 659, contenente "agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia", verte sulla esclusione - disposta dalla norma impugnata - del diritto di ripetizione del tributo gia' pagato, nell'ambito di un rapporto non ancora definito al momento dell'entrata in vigore della legge, in paragone al diverso trattamento fatto al contribuente che, non avendo corrisposto il tributo, non e' invece piu' tenuto ad assolverlo. La questione percio', non differisce, quanto ai motivi di illegittimita' da quella sollevata dal Tribunale di Vercelli con la ordinanza 6 ottobre 1965, e gia' decisa con la sentenza n. 45 del 1968, e va percio' dichiarata, come gia' in quella occasione, non fondata, non avendo rilevanza che il Tribunale di Vercelli abbia allora impugnato solo il secondo comma dell'art. 5, mentre la denuncia attuale investe l'articolo nel suo complesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte