Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Misure per il contenimento della spesa regionale - Riduzione alla metà dei gettoni di presenza spettanti ai componenti di Commissioni e Comitati nominati dalla Regione - Restrizione della misura, in precedenza estesa anche ai vertici delle aziende, agenzie, enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione e agli emolumenti da essi percepiti - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Assoluta genericità della doglianza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per l'assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, il cui art. 1 restringe l'ambito applicativo della legge reg. Calabria n. 3 del 2015, comportando che le riduzioni economiche previste siano limitate ai soli componenti delle Commissioni e Comitati nominati dalla Regione e non più invece estese anche alle Aziende, Agenzie ed Enti, espungendo inoltre il richiamo agli «emolumenti» dal testo normativo, che quindi incide, oggi, solo sui gettoni di presenza, ossia sulla forma di compenso generalmente riconosciuto ai componenti di organi collegiali. Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato la materia «coordinamento della finanza pubblica», ma non ha indicato né le disposizioni statali interposte che si assumono violate né il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi.
Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. Laddove, in particolare, sia denunciata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., è necessario che il ricorrente assolva l'onere di indicare specificamente le disposizioni statali interposte che si assumono violate e, in particolare, il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 159 del 2018 e n. 122 del 2018).