Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Contributo regionale alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 - Modalità di riversamento - Decurtazione dei trasferimenti statali, in alternativa al mancato adempimento - Ricorso della Regione Campania - Lamentata illegittima sottrazione e appropriazione di risorse regionali da parte dello Stato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Sollecito al legislatore per l'attuazione dell'art. 119 Cost. (Classif. 036009).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028. Pur essendo vero che, qualora un contributo statale incidesse sui gettiti di imposte regionali, si potrebbe realizzare una contraddizione dell’essenza dell’autonomia tributaria regionale, questo effetto non è ascrivibile alla norma impugnata che prevede un meccanismo che incide, invece, sui trasferimenti statali: la compressione della spesa regionale conseguente all’adempimento spontaneo all’obbligo di versamento del contributo è, infatti, alternativa ed equivalente a quella derivante, nell’ipotesi del mancato versamento, dalla decurtazione dei trasferimenti statali al bilancio regionale. L’ammontare dei trasferimenti che lo Stato continua ad erogare alle regioni alimenta una finanza derivata, difficilmente compatibile con l’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost., sicché si sollecita il legislatore all’attuazione di detta norma.