Sentenza 8/1973 (ECLI:IT:COST:1973:8)
Massima numero 6550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 8/73. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONI DI LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 21, ULTIMO COMMA - ESPERIMENTO DELL'AZIONE PENALE DOPO L'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL TRIBUTO DIRETTO - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 8/73. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONI DI LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 21, ULTIMO COMMA - ESPERIMENTO DELL'AZIONE PENALE DOPO L'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL TRIBUTO DIRETTO - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel disporre che sia dato corso all'azione penale soltanto dopo l'accertamento definitivo del tributo, non fa dipendere il decorso della prescrizione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, da una condotta insindacabile dell'amministrazione finanziaria, dato che questa, ai sensi dell'art. 32 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645), deve, invece, provvedere, entro precisi termini di decadenza, alla verifica dei redditi dichiarati e all'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati. D'altro canto, la legge n. 4 del 1929, pur essendo entrata in vigore contemporaneamente ai nuovi codici penali e di procedura penale, venne discussa ed approvata sotto l'imperio del codice Zanardelli del 1889, per il quale la prescrizione estingueva l'azione e non il reato. La legislazione vigente, pur se conduce ad una protrazione dell'inizio della prescrizione, non e' irragionevole perche', oltre ad assicurare uniformita' di criteri, impedisce anche abusi e favoritismi che potrebbero realizzarsi nel caso di decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione del contribuente, sia perche' l'amministrazione finanziaria potrebbe effettuare l'accertamento dopo la prescrizione del reato, sia, infine, perche' il contribuente potrebbe essere esposto a vessatorie denuncie prima dell'accertamento definitivo del tributo.
L'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel disporre che sia dato corso all'azione penale soltanto dopo l'accertamento definitivo del tributo, non fa dipendere il decorso della prescrizione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, da una condotta insindacabile dell'amministrazione finanziaria, dato che questa, ai sensi dell'art. 32 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645), deve, invece, provvedere, entro precisi termini di decadenza, alla verifica dei redditi dichiarati e all'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati. D'altro canto, la legge n. 4 del 1929, pur essendo entrata in vigore contemporaneamente ai nuovi codici penali e di procedura penale, venne discussa ed approvata sotto l'imperio del codice Zanardelli del 1889, per il quale la prescrizione estingueva l'azione e non il reato. La legislazione vigente, pur se conduce ad una protrazione dell'inizio della prescrizione, non e' irragionevole perche', oltre ad assicurare uniformita' di criteri, impedisce anche abusi e favoritismi che potrebbero realizzarsi nel caso di decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione del contribuente, sia perche' l'amministrazione finanziaria potrebbe effettuare l'accertamento dopo la prescrizione del reato, sia, infine, perche' il contribuente potrebbe essere esposto a vessatorie denuncie prima dell'accertamento definitivo del tributo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte