Sentenza 9/1973 (ECLI:IT:COST:1973:9)
Massima numero 6552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/73 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097 - DIVIETO DI PROSEGUIRE L'ATTIVITA' DELLE CAVE ESISTENTI NELLA ZONA DEI COLLI EUGANEI - PROSPETTAZIONE COME SOSTANZIALE ESPROPRIAZIONE SENZA PREVISIONE DI INDENNIZZO - CADUCAZIONE DELL'INTERA LEGGE, COMPRESE LE SANZIONI PENALI PREVISTE PER I TRASGRESSORI - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - AMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 9/73 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097 - DIVIETO DI PROSEGUIRE L'ATTIVITA' DELLE CAVE ESISTENTI NELLA ZONA DEI COLLI EUGANEI - PROSPETTAZIONE COME SOSTANZIALE ESPROPRIAZIONE SENZA PREVISIONE DI INDENNIZZO - CADUCAZIONE DELL'INTERA LEGGE, COMPRESE LE SANZIONI PENALI PREVISTE PER I TRASGRESSORI - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - AMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei, di cui alla legge 1097 del 1971, e' stata sollevata in relazione alla pretesa violazione dell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione dell'indennizzo per la sostanziale espropriazione in cui il divieto stesso si risolverebbe, presentandosi peraltro tale profilo come tendente a far ritenere l'incostituzionalita' del contestato sistema generale della legge la quale, se riconosciuta fondata detta questione, verrebbe ad essere travolta "in toto" nelle premesse e nelle conseguenze, ivi comprese le sanzioni penali previste per i trasgressori. E' pertanto infondata l'eccezione di irrilevanza della questione prospettata in funzione dell'asserita indipendenza dell'accertamento del reato di violazione del divieto dall'eventuale difetto di previsione della indennizzabilita' del vincolo.
La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei, di cui alla legge 1097 del 1971, e' stata sollevata in relazione alla pretesa violazione dell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione dell'indennizzo per la sostanziale espropriazione in cui il divieto stesso si risolverebbe, presentandosi peraltro tale profilo come tendente a far ritenere l'incostituzionalita' del contestato sistema generale della legge la quale, se riconosciuta fondata detta questione, verrebbe ad essere travolta "in toto" nelle premesse e nelle conseguenze, ivi comprese le sanzioni penali previste per i trasgressori. E' pertanto infondata l'eccezione di irrilevanza della questione prospettata in funzione dell'asserita indipendenza dell'accertamento del reato di violazione del divieto dall'eventuale difetto di previsione della indennizzabilita' del vincolo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23