Sentenza 9/1973 (ECLI:IT:COST:1973:9)
Massima numero 6553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  06/02/1973;  Decisione del  06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6551  6552  6554  6555  6556  6557


Titolo
SENT. 9/73 C. BELLEZZE NATURALI - COMPETENZA DELLO STATO ALLA LORO TUTELA EX ART. 9 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097: TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI ED AMBIENTALI E DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL TERRITORIO DEI COLLI EUGANEI - NON CONCERNE MATERIA DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 29 novembre 1971, n. 1097, concerne materia che trascende quella propriamente attinente alle cave, avendo per oggetto la tutela delle bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei. Questa tutela, ai sensi dell'art. 9 Cost. e' inclusa tra i principi fondamentali della Costituzione, unitamente a quella del patrimonio storico ed artistico quale appartenente all'intera comunita' nazionale. La materia in esame, d'altra parte, non risulta compresa nell'art. 117 Cost., che delimita la potesta' legislativa delle Regioni, ne' nella legge 16 maggio 1970, n. 281, sul trasferimento delle funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata legge n. 1097 del 1971 sollevata sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 117 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 0