Sentenza 9/1973 (ECLI:IT:COST:1973:9)
Massima numero 6554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/73 D. LIBERTA' DI INIZIATIVE ECONOMICA - LIMITI EX ARTT. 41 A 44 DELLA COSTITUZIONE (FINI SOCIALI, O DI UTILITA' SOCIALE, O DI INTERESSE GENERALE) - TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI - PERSEGUE TALI FINI - FATTISPECIE - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097: TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI ED AMBIENTALI E DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL TERRITORIO DEI COLLI EUGANEI - NON VIOLA L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/73 D. LIBERTA' DI INIZIATIVE ECONOMICA - LIMITI EX ARTT. 41 A 44 DELLA COSTITUZIONE (FINI SOCIALI, O DI UTILITA' SOCIALE, O DI INTERESSE GENERALE) - TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI - PERSEGUE TALI FINI - FATTISPECIE - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097: TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI ED AMBIENTALI E DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL TERRITORIO DEI COLLI EUGANEI - NON VIOLA L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 41 Cost., in quanto il divieto suddetto porrebbe in essere una ingiustificata compressione della liberta' di iniziativa economica privata, e' infondata perche' la liberta' di iniziativa economica trova un limite nei fini che la Costituzione ha indicato, negli artt. da 41 a 44, ora come "sociali", ora come di "utilita' sociale" ovvero di "interesse generale", e tali fini indubbiamente persegue la tutela delle bellezze naturali previste dalla legge impugnata. (v. anche 56/68).
La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 41 Cost., in quanto il divieto suddetto porrebbe in essere una ingiustificata compressione della liberta' di iniziativa economica privata, e' infondata perche' la liberta' di iniziativa economica trova un limite nei fini che la Costituzione ha indicato, negli artt. da 41 a 44, ora come "sociali", ora come di "utilita' sociale" ovvero di "interesse generale", e tali fini indubbiamente persegue la tutela delle bellezze naturali previste dalla legge impugnata. (v. anche 56/68).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte