Sentenza 9/1973 (ECLI:IT:COST:1973:9)
Massima numero 6555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/73 E. CAVE - NATURA - BENI ORIGINARIAMENTE DI INTERESSE PUBBLICO - LIMITAZIONI DI GODIMENTO - REGIME - ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELLE ESPROPRIAZIONI - NON E' DOVUTO INDENNIZZO - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971 - DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NELLE CAVE ESISTENTI NEL TERRITORIO DEI COLLI EUGANEI - NON PONE IN ESSERE UN'ESPROPRIAZIONE, NE' UN DIVIETO ALL'INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/73 E. CAVE - NATURA - BENI ORIGINARIAMENTE DI INTERESSE PUBBLICO - LIMITAZIONI DI GODIMENTO - REGIME - ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELLE ESPROPRIAZIONI - NON E' DOVUTO INDENNIZZO - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971 - DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NELLE CAVE ESISTENTI NEL TERRITORIO DEI COLLI EUGANEI - NON PONE IN ESSERE UN'ESPROPRIAZIONE, NE' UN DIVIETO ALL'INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 42 Cost., in quanto il divieto suddetto porrebbe sostanzialmente in essere un'espropriazione senza prevedere il relativo indennizzo, e' infondata perche' nella specie trattasi di beni originariamente di interesse pubblico e come tali condizionati a limitazioni di godimento secondo un particolare regime al quale rimane del tutto estranea la materia delle espropriazioni in conformita' del principio gia' insito nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo cui "non e' dovuto alcun indennizzo per i vincoli imposti alla proprieta' per la tutela delle bellezze panoramiche" "a causa del loro notevole interesse pubblico" (art. 16 in relazione all'art. 1, n. 4). La riconosciuta mancanza di obbligo di indennizzo non e' compatibile, peraltro, con eventuali misure legislative intese al ristoro della inutilizzabilita' di impianti estrattivi o per la perdita di materiale disponibile in loco.
La questione di legittimita' costituzionale del divieto di proseguire l'attivita' delle cave esistenti nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 42 Cost., in quanto il divieto suddetto porrebbe sostanzialmente in essere un'espropriazione senza prevedere il relativo indennizzo, e' infondata perche' nella specie trattasi di beni originariamente di interesse pubblico e come tali condizionati a limitazioni di godimento secondo un particolare regime al quale rimane del tutto estranea la materia delle espropriazioni in conformita' del principio gia' insito nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo cui "non e' dovuto alcun indennizzo per i vincoli imposti alla proprieta' per la tutela delle bellezze panoramiche" "a causa del loro notevole interesse pubblico" (art. 16 in relazione all'art. 1, n. 4). La riconosciuta mancanza di obbligo di indennizzo non e' compatibile, peraltro, con eventuali misure legislative intese al ristoro della inutilizzabilita' di impianti estrattivi o per la perdita di materiale disponibile in loco.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte
legge 29/06/1939
n. 1497
art. 16
legge 29/06/1939
n. 1497
art. 1 n.4