Sentenza 9/1973 (ECLI:IT:COST:1973:9)
Massima numero 6556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  06/02/1973;  Decisione del  06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6551  6552  6553  6554  6555  6557


Titolo
SENT. 9/73 F. LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - NON IMPLICA L'INTANGIBILITA' DI OGNI SITUAZIONE CHE SIA PRESUPPOSTO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097 - DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NELLE CAVE ESISTENTI NELLA ZONA DEI COLLI EUGANEI - LICENZIAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE OPERE DI ESCAVAZIONE - MANCATA PREVISIONE NELLA LEGGE DI PROVVIDENZE SOSTITUTIVE - NON VIOLA GLI ARTT. 1, 4 E 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale della legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata in relazione agli artt. 1, 4, 35 Cost., in quanto il licenziamento degli addetti alle opere di escavazione conseguente al divieto di esercizio delle cave nella zona dei Colli Euganei sancito dalla legge suddetta senza la previsione di provvidenze sostitutive contrasterebbe con la tutela dell'attivita' lavorativa e dei relativi diritti, e' infondata perche' il diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini, non comprende un interesse alla intangibilita' di ogni situazione che sia presupposto di conservazione del posto di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte