Sentenza 9/1973 (ECLI:IT:COST:1973:9)
Massima numero 6557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/73 G. BELLEZZE NATURALI - TUTELA - LIMITI DI LOCALIZZAZIONE - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097 - DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NELLE CAVE ESISTENTI NELLA ZONA DEI COLLI EUGANEI - COSTITUISCE CONCRETA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA DISCIPLINA A CARATTERE GENERALE POSTA DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1939, N. 1497 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SIA CON RIGUARDO AL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE CHE ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA DEI COLLI EUGANEI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/73 G. BELLEZZE NATURALI - TUTELA - LIMITI DI LOCALIZZAZIONE - LEGGE 29 NOVEMBRE 1971, N. 1097 - DIVIETO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NELLE CAVE ESISTENTI NELLA ZONA DEI COLLI EUGANEI - COSTITUISCE CONCRETA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA DISCIPLINA A CARATTERE GENERALE POSTA DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1939, N. 1497 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SIA CON RIGUARDO AL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE CHE ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA DEI COLLI EUGANEI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il limite di localizzazione della legge 29 novembre 1971, n. 1097, riguardante la tutela del paesaggio della zona dei Colli Euganei, non costituisce trattamento singolare e differenziato da quello di situazioni che, altrove, siano ritenute di volta in volta sottoponibili ad eguale tutela, trattandosi di attuazione collegata in concreto ai principi informatori contenuti nella legge 21 giugno 1939, n. 1497, che ha carattere di generalita' e tutela espressamente tutte le bellezze panoramiche. Ne' la discriminazione attuata dal legislatore fra cave sottoposte ad immediata cessazione di esercizio e cave di tipo diverso, per le quali l'esercizio e' consentito nei limiti di un quinquennio, e' irrazionale, sia per la prevista cautela dell'intervento autorizzativo del Soprintendente a quest'ultimo riguardo sia per il discrezionale apprezzamento della minore incidenza delle cave autorizzate sull'armonia del paesaggio che, come risulta dagli atti parlamentari, e' stato effettuato dal legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata per pretesa violazione dell'art. 3 Cost. sotto i menzionati profili.
Il limite di localizzazione della legge 29 novembre 1971, n. 1097, riguardante la tutela del paesaggio della zona dei Colli Euganei, non costituisce trattamento singolare e differenziato da quello di situazioni che, altrove, siano ritenute di volta in volta sottoponibili ad eguale tutela, trattandosi di attuazione collegata in concreto ai principi informatori contenuti nella legge 21 giugno 1939, n. 1497, che ha carattere di generalita' e tutela espressamente tutte le bellezze panoramiche. Ne' la discriminazione attuata dal legislatore fra cave sottoposte ad immediata cessazione di esercizio e cave di tipo diverso, per le quali l'esercizio e' consentito nei limiti di un quinquennio, e' irrazionale, sia per la prevista cautela dell'intervento autorizzativo del Soprintendente a quest'ultimo riguardo sia per il discrezionale apprezzamento della minore incidenza delle cave autorizzate sull'armonia del paesaggio che, come risulta dagli atti parlamentari, e' stato effettuato dal legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 29 novembre 1971, n. 1097, sollevata per pretesa violazione dell'art. 3 Cost. sotto i menzionati profili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 21/06/1939
n. 1497
art. 0