Sentenza 10/1973 (ECLI:IT:COST:1973:10)
Massima numero 6558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  06/02/1973;  Decisione del  06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 10/73. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA - R.D.L. 1 GIUGNO 1946, N. 539, ART. 3, E D.L.C.P.S. 31 DICEMBRE 1947, N. 1687, ART. 1 - DISCIPLINA DEL CUMULO DEGLI STIPENDI (IN CASO DI CUMULO CONSENTITO DI RAPPORTI DI IMPIEGO) - DIFFERENZIAZIONE DALLA DISCIPLINA GENERALE DI CUI ALL'ART. 99 DEL T.U. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in caso di parita' una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione scolastica contenute negli artt. 3, comma primo, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539 e 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n, 1687, che, disciplinando diversamente la materia, riducono in misura superiore del terzo la retribuzione per l'insegnamento, anche se piu' elevata di quella spettante per altro rapporto d'impiego, cosicche' puo' verificarsi l'ipotesi che per due rapporti la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte