Sentenza 11/1973 (ECLI:IT:COST:1973:11)
Massima numero 6559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
06/02/1973; Decisione del
06/02/1973
Deposito del 20/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 11/73. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INCARICATI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 25, SECONDO E TERZO COMMA - DISCIPLINA DEL CUMULO DEGLI STIPENDI (IN CASO DI CUMULO CONSENTITO DI RAPPORTI D'IMPIEGO) - DIFFERENZIAZIONE DALLA DISCIPLINA GENERALE DI CUI ALL'ART. 99 DEL T.U. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960 - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 11/73. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INCARICATI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 25, SECONDO E TERZO COMMA - DISCIPLINA DEL CUMULO DEGLI STIPENDI (IN CASO DI CUMULO CONSENTITO DI RAPPORTI D'IMPIEGO) - DIFFERENZIAZIONE DALLA DISCIPLINA GENERALE DI CUI ALL'ART. 99 DEL T.U. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960 - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in casi di parita' una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittimi, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione universitaria contenuta nei commi secondo e terzo dell'art. 25 del D.P.R. n. 749 del 1965, le quali disciplinando diversamente la materia, riducono, per il caso di cumulo d'impieghi, in misura superiore ad un terzo, la retribuzione per gli incarichi universitari e - nell'ipotesi prevista dal terzo comma - consentono la riduzione della retribuzione piu' elevata, cosicche' puo' verificarsi l'ipotesi che per due rapporti d'impiego la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.
Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in casi di parita' una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittimi, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione universitaria contenuta nei commi secondo e terzo dell'art. 25 del D.P.R. n. 749 del 1965, le quali disciplinando diversamente la materia, riducono, per il caso di cumulo d'impieghi, in misura superiore ad un terzo, la retribuzione per gli incarichi universitari e - nell'ipotesi prevista dal terzo comma - consentono la riduzione della retribuzione piu' elevata, cosicche' puo' verificarsi l'ipotesi che per due rapporti d'impiego la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte
legge 05/12/1964
n. 1268
art. 0
regio decreto 30/12/1923
n. 2960
art. 99