Sentenza 14/1973 (ECLI:IT:COST:1973:14)
Massima numero 6562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 14/73. LIBERTA' DI RELIGIONE - DIRITTO INVIOLABILE - BESTEMMIA CONTRO LA RELIGIONE CATTOLICA - INCRIMINAZIONE - LIMITAZIONE GIUSTIFICATA E RAZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AUSPICIO DI INTERVENTO LEGISLATIVO. (ART. 724 COD. PEN.; ARTT. 3, 8, 19 E 21 COST.).
SENT. 14/73. LIBERTA' DI RELIGIONE - DIRITTO INVIOLABILE - BESTEMMIA CONTRO LA RELIGIONE CATTOLICA - INCRIMINAZIONE - LIMITAZIONE GIUSTIFICATA E RAZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AUSPICIO DI INTERVENTO LEGISLATIVO. (ART. 724 COD. PEN.; ARTT. 3, 8, 19 E 21 COST.).
Testo
La liberta' di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata alla sola religione cattolica e' dovuta alla valutazione, di competenza del legislatore, in ordine all'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 724 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio' dichiarata non fondata. Sarebbe peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale anche al sentimento religioso degli acattolici.
La liberta' di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata alla sola religione cattolica e' dovuta alla valutazione, di competenza del legislatore, in ordine all'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 724 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio' dichiarata non fondata. Sarebbe peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale anche al sentimento religioso degli acattolici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte