Sentenza 15/1973 (ECLI:IT:COST:1973:15)
Massima numero 6567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6563  6564  6565  6566  6568  6569  6570


Titolo
SENT. 15/73 E. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 654 E 655: REPRESSIONE DELLE GRIDA, MANIFESTAZIONI E RADUNATE SEDIZIOSE - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero, enunciato dall'art. 21 della Costituzione, incontra un limite non solo nella tutela del buon costume, ma anche nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti dell'ordine pubblico. Poiche' l'ordine pubblico e' bene inerente al vigente sistema costituzionale e poiche' il suo mantenimento rappresenta una finalita' immanente dello stesso sistema e' da escludere che siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione le contravvenzioni previste dagli artt. 654 e 655 del codice penale che reprimono grida, gesti e riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte