Sentenza 15/1973 (ECLI:IT:COST:1973:15)
Massima numero 6569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6563  6564  6565  6566  6567  6568  6570


Titolo
SENT. 15/73 G. FASCISMO - MANIFESTAZIONI FASCISTE - DIVIETO DI RICOSTITUZIONE DEL PARTITO FASCISTA - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 - INTERPRETAZIONE IN RELAZIONE ALLA NOZIONE DI MANIFESTAZIONI FASCISTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA DISP. TRANS. XII E DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", e' contenuto in una legge che reca il titolo "norme di attuazione della XII disp. trans. e finale (comma primo) della Costituzione" disposizione con la quale il Costituente enuncio' il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ora poiche' nell'esame del testo di una norma non ci si deve limitare a coglierne un significato puramente letterale, ma occorre risalire alla ratio che l'ha ispirata, e' evidente che le manifestazioni fasciste che l'art. 5 della legge n. 645 del 1952 intende vietare e punire sono unicamente quelle che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito fascista. Cosi' coerentemente interpretato il disposto dell'art. 5 trova giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non e' in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - v. S. n. 74/1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte