Sentenza 143/2020 (ECLI:IT:COST:2020:143)
Massima numero 43406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/06/2020;  Decisione del  23/06/2020
Deposito del 08/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43404  43405


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Misure per il contenimento della spesa regionale - Riduzione alla metà dei gettoni di presenza spettanti ai componenti di Commissioni e Comitati nominati dalla Regione - Restrizione della misura, in precedenza estesa anche ai vertici delle aziende, agenzie, enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione e agli emolumenti da essi percepiti - Lamentata violazione del principio di equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci - Efficacia non retroattiva della novella - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, il cui art. 1 restringe l'ambito applicativo della legge reg. Calabria n. 3 del 2015, comportando che le riduzioni economiche previste siano limitate ai soli componenti delle Commissioni e Comitati nominati dalla Regione e non più invece estese anche alle Aziende, Agenzie ed Enti, espungendo inoltre il richiamo agli «emolumenti» dal testo normativo, che quindi incide solo sui gettoni di presenza. Va escluso che la legge regionale impugnata - non "sovrapponibile" alla formulazione precedente - possieda qualsiasi valenza interpretativa, per cui non può che seguirsi il generale principio d'irretroattività. Conseguentemente, la legge reg. Calabria n. 3 del 2015 va interpretata nel senso che non deve determinare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale, alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al suo art. 2, la cui natura di vincolo sostanziale, e non di clausola "di mero stile", è appunto suffragata dalla relazione finanziaria di accompagnamento, che il ricorrente, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, i lavori preparatori, sebbene non legittimino interpretazioni contrastanti con il tenore delle disposizioni approvate, quale emergente dal loro testo, costituiscono pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta interpretazione di quest'ultimo. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2020, n. 186 del 2019, n. 108 del 2019, n. 107 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, risultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (Nel caso di specie, è ammissibile il ricorso del Governo avverso l'intera legge reg. Calabria n. 30 del 2019, composta di soli tre articoli, dal contenuto unitario). (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 194 del 2019, e n. 137 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  25/06/2019  n. 30  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte