Sentenza 15/1973 (ECLI:IT:COST:1973:15)
Massima numero 6570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6563  6564  6565  6566  6567  6568  6569


Titolo
SENT. 15/73 H. FASCISMO - MANIFESTAZIONI FASCISTE - DIVIETO DI RICOSTITUZIONE DEL PARTITO FASCISTA - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 5 - LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI RIUNIONE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUISCE ATTUAZIONE DELLA DISP. TRANS. XII DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' dato istituire alcun raffronto tra l'art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645 che punisce le "manifestazioni fasciste" e gli artt. 17 e 21 della Costituzione, che enunciano i diritti dei cittadini di riunirsi pacificamente e di esprimere liberamente il proprio pensiero, giacche' non puo' sostenersi l'illegittimita' costituzionale di una norma che - in attuazione del disposto della XII disposizione transitoria della Costituzione, la quale vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista ed in vista della realizzazione di siffatto determinato scopo - pone dei limiti all'esercizio dei diritti di liberta' enunciati dai suddetti precetti costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 17

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte