Sentenza 16/1973 (ECLI:IT:COST:1973:16)
Massima numero 6571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 16/73. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ISTIGAZIONE DI MILITARE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - COD. PEN., ART. 266 - NON VIOLA L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTAZIONE CONSENTITA DA TALE PRECETTO RISPETTO ALLA NORMA INCRIMINATRICE EX ART. 266 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 266 cod. pen., che punisce chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi e a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, non contrasta con la liberta' di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la liberta' di pensiero non puo' essere invocata quando l'espressione del pensiero offende o minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore, come, nella specie, il sacro dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), specificazione del piu' generico dovere di fedelta' alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54 Cost.). D'altro canto, l'istigazione non e' pura manifestazione del pensiero, ma e' azione e diretto istigamento all'azione, sicche' essa non risulta tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 54

Altri parametri e norme interposte