Sentenza 17/1973 (ECLI:IT:COST:1973:17)
Massima numero 6572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6573  6574


Titolo
SENT. 17/73 A. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - IMPLICA UNA VALUTAZIONE DI OPPORTUNITA' POLITICA - CONDIZIONA DALL'ESTERNO L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON VIOLA L'ART. 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. pen. non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, poiche' la valutazione, rimessa al Ministro per la giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere, e' tipicamente una valutazione di politica opportunita', che non puo' pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e l'applicazione ad essi delle norme di legge, caratterizzanti la funzione giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno - il valido esercizio, che rimane - ove quella sia stata data - interamente riservato alla autorita' giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte