Sentenza 17/1973 (ECLI:IT:COST:1973:17)
Massima numero 6573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 17/73 B. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - PRESUPPONE CHE GLI ATTI AMMINISTRATIVI ATTENGANO A SITUAZIONI SOGGETTIVE DI DIRITTO O DI INTERESSE LEGITTIMO.
SENT. 17/73 B. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - PRESUPPONE CHE GLI ATTI AMMINISTRATIVI ATTENGANO A SITUAZIONI SOGGETTIVE DI DIRITTO O DI INTERESSE LEGITTIMO.
Testo
L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. ,pen., non contrasta con l'art. 113 della Costituzione, poiche' questa disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, o per determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se' situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo: il che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o non essere, sottoposto a procedimento penale.
L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. ,pen., non contrasta con l'art. 113 della Costituzione, poiche' questa disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, o per determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se' situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo: il che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o non essere, sottoposto a procedimento penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 290