Sentenza 18/1973 (ECLI:IT:COST:1973:18)
Massima numero 6575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/73. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO - COD. PEN., ARTT. 624 E 23 - OBBLIGO DI COMMINARE CONGIUNTAMENTE LA PENA PECUNIARIA E DETENTIVA E DIVIETO DI APPLICARE LA PENA DETENTIVA IN MISURA INFERIORE AI QUINDICI GIORNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, E 42, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/73. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO - COD. PEN., ARTT. 624 E 23 - OBBLIGO DI COMMINARE CONGIUNTAMENTE LA PENA PECUNIARIA E DETENTIVA E DIVIETO DI APPLICARE LA PENA DETENTIVA IN MISURA INFERIORE AI QUINDICI GIORNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, E 42, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione dell'entita' della pena edittale; ne' il relativo apprezzamento puo' formare oggetto di censura da parte della Corte all'infuori dell'eventualita' che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione. Tale eventualita' non ricorre ne' per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen., che fissa il minimo della pena per ogni delitto; ne' per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., sia perche' non e' ammissibile, in questa sede, stabilire un minimo di pena inferiore a quello fissato nella parte generale del codice, sia perche', in ogni caso, si verrebbe a contrastare con il vigente trattamento punitivo degli altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione, magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto. Parimenti infondate sono le censure relative all'art. 27 terzo comma, Cost., dato che la funzione rieducativa della pena dipende non solo dalla durata di essa, bensi' pure dal regime di esecuzione e da altri istituti disciplinati dal codice; e quelle relative all'art. 42, primo comma, Cost., non potendosi dalle limitazioni al diritto di proprieta' farsi derivare una repressione del fatto meno rigorosa di quella attuale. - S. nn. 157/1972, 64/1971, 109/1968.
Rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione dell'entita' della pena edittale; ne' il relativo apprezzamento puo' formare oggetto di censura da parte della Corte all'infuori dell'eventualita' che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione. Tale eventualita' non ricorre ne' per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen., che fissa il minimo della pena per ogni delitto; ne' per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., sia perche' non e' ammissibile, in questa sede, stabilire un minimo di pena inferiore a quello fissato nella parte generale del codice, sia perche', in ogni caso, si verrebbe a contrastare con il vigente trattamento punitivo degli altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione, magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto. Parimenti infondate sono le censure relative all'art. 27 terzo comma, Cost., dato che la funzione rieducativa della pena dipende non solo dalla durata di essa, bensi' pure dal regime di esecuzione e da altri istituti disciplinati dal codice; e quelle relative all'art. 42, primo comma, Cost., non potendosi dalle limitazioni al diritto di proprieta' farsi derivare una repressione del fatto meno rigorosa di quella attuale. - S. nn. 157/1972, 64/1971, 109/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 42
co. 1
Altri parametri e norme interposte