Sentenza 19/1973 (ECLI:IT:COST:1973:19)
Massima numero 6576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6577  6578


Titolo
SENT. 19/73 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - COD. PROC. PEN., ART. 509 - DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - DEVE CONTENERE LA RICHIESTA DI DIBATTIMENTO - INOSSERVANZA - NON DETERMINA INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 509 c.p.p., nel prescrivere che la dichiarazione di opposizione a decreto penale debba contenere la richiesta di dibattimento, esclude la sanzione della inammissibilita' per l'omissione di tale formale richiesta, risultando la sanzione stessa testualmente riservata al caso della mancata specificazione dei motivi. D'altra parte la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l'enunciazione della richiesta debba considerarsi implicita e sottintesa nel fatto di per se' dimostrativo della manifestazione di opporsi al decreto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 24 Cost., nel presupposto che l'imposizione della richiesta in esame sia accompagnata dalla sanzione della inammissibilita' dell'opposizione in caso di inosservanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte