Sentenza 20/1973 (ECLI:IT:COST:1973:20)
Massima numero 6579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 20/73. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 991, ART. 9 - IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO AVENTE NATURA DI TRIBUTO GIUDIZIARIO A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE A CARICO DI CHI SIA COLPITO DA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA INFLITTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317 - MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Chi sia colpito da una sanzione amministrativa inflittagli in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione di talune infrazioni delle norme in tema di circolazione stradale e di regolamenti locali, non e' tenuto al pagamento dei contributi alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori se non nel caso di opposizione, giacche' l'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 - il quale dispone che sia dovuto un contributo di lire 2.000 anche quando il provvedimento non sia opposto - e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che impone il contributo anche a chi non si giovi del servizio giudiziario, creando una disciplina irragionevolmente differenziata tra i destinatari di provvedimenti amministrativi, emessi in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, e tutti gli altri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 38  co. 4

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte