Sentenza 20/1973 (ECLI:IT:COST:1973:20)
Massima numero 6579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 27/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 20/73. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 991, ART. 9 - IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO AVENTE NATURA DI TRIBUTO GIUDIZIARIO A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE A CARICO DI CHI SIA COLPITO DA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA INFLITTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317 - MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/73. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 991, ART. 9 - IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO AVENTE NATURA DI TRIBUTO GIUDIZIARIO A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE A CARICO DI CHI SIA COLPITO DA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA INFLITTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317 - MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Chi sia colpito da una sanzione amministrativa inflittagli in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione di talune infrazioni delle norme in tema di circolazione stradale e di regolamenti locali, non e' tenuto al pagamento dei contributi alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori se non nel caso di opposizione, giacche' l'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 - il quale dispone che sia dovuto un contributo di lire 2.000 anche quando il provvedimento non sia opposto - e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che impone il contributo anche a chi non si giovi del servizio giudiziario, creando una disciplina irragionevolmente differenziata tra i destinatari di provvedimenti amministrativi, emessi in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, e tutti gli altri.
Chi sia colpito da una sanzione amministrativa inflittagli in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione di talune infrazioni delle norme in tema di circolazione stradale e di regolamenti locali, non e' tenuto al pagamento dei contributi alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori se non nel caso di opposizione, giacche' l'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 - il quale dispone che sia dovuto un contributo di lire 2.000 anche quando il provvedimento non sia opposto - e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che impone il contributo anche a chi non si giovi del servizio giudiziario, creando una disciplina irragionevolmente differenziata tra i destinatari di provvedimenti amministrativi, emessi in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, e tutti gli altri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 38
co. 4
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte