Sentenza 144/2020 (ECLI:IT:COST:2020:144)
Massima numero 43235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
11/06/2020; Decisione del
11/06/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Conseguente mancata indicazione di parametri statutari (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) - Atto introduttivo fornito degli elementi argomentativi minimi richiesti - Ammissibilità del ricorso.
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Conseguente mancata indicazione di parametri statutari (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) - Atto introduttivo fornito degli elementi argomentativi minimi richiesti - Ammissibilità del ricorso.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, benché nel ricorso non si faccia mai cenno alle competenze spettanti alla Regione in virtù dello statuto speciale, il ricorrente fa valere la violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riferendola a un ambito di disciplina - quello del controllo faunistico - non riconducibile all'attività venatoria e, quindi, alla competenza legislativa regionale nella materia della caccia. Pertanto, siccome dal contesto del ricorso emerge in modo sufficiente che è stata ritenuta esclusa la possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale sulle questioni in esame in base allo statuto speciale, il medesimo ricorso non può ritenersi sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti per valutarne positivamente l'ammissibilità. (Precedente citato: sentenza n. 109 del 2018).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, benché nel ricorso non si faccia mai cenno alle competenze spettanti alla Regione in virtù dello statuto speciale, il ricorrente fa valere la violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riferendola a un ambito di disciplina - quello del controllo faunistico - non riconducibile all'attività venatoria e, quindi, alla competenza legislativa regionale nella materia della caccia. Pertanto, siccome dal contesto del ricorso emerge in modo sufficiente che è stata ritenuta esclusa la possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale sulle questioni in esame in base allo statuto speciale, il medesimo ricorso non può ritenersi sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti per valutarne positivamente l'ammissibilità. (Precedente citato: sentenza n. 109 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
22/02/2019
n. 1
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte