Sentenza 21/1973 (ECLI:IT:COST:1973:21)
Massima numero 6580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/73 A. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN, ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON VIOLA L'ART. 25, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'.
SENT. 21/73 A. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN, ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON VIOLA L'ART. 25, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 25, comma secondo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui sanziona la mancata osservanza da parte dei pubblici esercenti delle prescrizioni dell'autorita'. Nel sistema dell'art. 665, c.p., relativamente alla parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni medesime si instaura attraverso un termine medio che e' rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono a determinate autorita' di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici. Consegue che, cosi' interpretata, la norma non contrasta col principio di legalita' in materia penale posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - S. nn. 26/1966, 168/1971, 113/1972.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 25, comma secondo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui sanziona la mancata osservanza da parte dei pubblici esercenti delle prescrizioni dell'autorita'. Nel sistema dell'art. 665, c.p., relativamente alla parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni medesime si instaura attraverso un termine medio che e' rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono a determinate autorita' di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici. Consegue che, cosi' interpretata, la norma non contrasta col principio di legalita' in materia penale posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - S. nn. 26/1966, 168/1971, 113/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte