Sentenza 21/1973 (ECLI:IT:COST:1973:21)
Massima numero 6581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6580  6582


Titolo
SENT. 21/73 B. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA POSSIBILITA' CHE VENGANO AD ESISTENZA PRESCRIZIONI DIVERSE O DIVERSAMENTE MOTIVATE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI SITUAZIONI TEMPORALI O TERRITORIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a prescindere dalla circostanza che in molti casi tali prescrizioni hanno natura e portata generali, anche quando esse siano specifiche in ordine a determinate situazioni territoriali o temporali, la diversa disciplina che ne deriva e' razionalmente giustificato nella misura in cui e' diretta a regolare in modo differente situazioni che non e' consentito ritenere eguali o come tali valutate dal legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte