Sentenza 21/1973 (ECLI:IT:COST:1973:21)
Massima numero 6581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/73 B. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA POSSIBILITA' CHE VENGANO AD ESISTENZA PRESCRIZIONI DIVERSE O DIVERSAMENTE MOTIVATE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI SITUAZIONI TEMPORALI O TERRITORIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 21/73 B. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA POSSIBILITA' CHE VENGANO AD ESISTENZA PRESCRIZIONI DIVERSE O DIVERSAMENTE MOTIVATE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI SITUAZIONI TEMPORALI O TERRITORIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a prescindere dalla circostanza che in molti casi tali prescrizioni hanno natura e portata generali, anche quando esse siano specifiche in ordine a determinate situazioni territoriali o temporali, la diversa disciplina che ne deriva e' razionalmente giustificato nella misura in cui e' diretta a regolare in modo differente situazioni che non e' consentito ritenere eguali o come tali valutate dal legislatore.
L'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a prescindere dalla circostanza che in molti casi tali prescrizioni hanno natura e portata generali, anche quando esse siano specifiche in ordine a determinate situazioni territoriali o temporali, la diversa disciplina che ne deriva e' razionalmente giustificato nella misura in cui e' diretta a regolare in modo differente situazioni che non e' consentito ritenere eguali o come tali valutate dal legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte