Sentenza 21/1973 (ECLI:IT:COST:1973:21)
Massima numero 6582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/73 C. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 E DEL TITOLO PRIMO DELLA PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IN SENSO UTILE (PROVENIENZA DELLA PRESCRIZIONE DA ORGANO COMPETENTE E SUA EMISSIONE NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE) - TUTELA GIURISDIZIONALE NELL'IPOTESI DI CONCRETA PRESCRIZIONE ILLEGITTIMA O EMESSA IN BASE A NORMA NON CONFORME A COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 21/73 C. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONI - COD. PEN., ART. 665, TERZO COMMA - SANZIONI PER L'INNOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 E DEL TITOLO PRIMO DELLA PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IN SENSO UTILE (PROVENIENZA DELLA PRESCRIZIONE DA ORGANO COMPETENTE E SUA EMISSIONE NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE) - TUTELA GIURISDIZIONALE NELL'IPOTESI DI CONCRETA PRESCRIZIONE ILLEGITTIMA O EMESSA IN BASE A NORMA NON CONFORME A COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dovendosi l'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita', interpretare nel senso che tali prescrizioni debbano provenire dall'organo competente ed essere emesse nei modi e forme di legge in relazione alle attivita' per cui e' richiesta la licenza dell'autorita' o la preventiva dichiarazione alla medesima e per i motivi consentiti dalla Costituzione, la norma di cui al detto articolo non contrasta con l'art. 2 della Costituzione e in generale con i principi fondamentali in questa contenuti.
Dovendosi l'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita', interpretare nel senso che tali prescrizioni debbano provenire dall'organo competente ed essere emesse nei modi e forme di legge in relazione alle attivita' per cui e' richiesta la licenza dell'autorita' o la preventiva dichiarazione alla medesima e per i motivi consentiti dalla Costituzione, la norma di cui al detto articolo non contrasta con l'art. 2 della Costituzione e in generale con i principi fondamentali in questa contenuti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 0
Altri parametri e norme interposte