Sentenza 22/1973 (ECLI:IT:COST:1973:22)
Massima numero 6584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6583  6585  6586


Titolo
SENT. 22/73 B. AVVOCATI E PROCURATORI - ONORARI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - PROCEDIMENTO PER LA LORO LIQUIDAZIONE - NATURA E PRESUPPOSTI.

Testo
Lo speciale procedimento giudiziario per il recupero dei crediti per compensi e spese concorrente con i procedimenti di cognizione ordinaria e monitoria, puo' essere seguita dagli avvocati e dai procuratori non per il solo fatto della loro qualita' professionale, risultante dalla iscrizione negli appositi albi di categoria, ma nei soli casi nei quali la prestazione professionale risulti svolta nell'adempimento di un mandato di patrocinio legale in materia giudiziaria civile. Donde l'esclusione, risultante dalla legge, della procedura sommaria di liquidazione per i compensi e le spese riguardanti la materia penale, nei sensi affermati dalla giurisprudenza, come pure in materia stragiudiziale. Lo stesso procedimento e' fermamente ritenuto inapplicabile quando dal convenuto venga contestata la esistenza del suddetto rapporto di patrocinio e siano proposte domande riconvenzionali. Detto procedimento trova intanto razionale giustificazione e limite nella peculiarita' delle fattispecie che ne consentono l'instaurazione e ne consigliano la definizione possibilmente in via conciliativa, attesa la relativa semplicita' degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli atti del processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione di attivita' di patrocinio, vagliata dal giudice alla stregua delle voci e con l'osservanza delle tariffe di cui alle tabelle allegate al testo legislativo, nonche', in determinati casi, tenendosi presente il parere degli organi professionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte