Sentenza 22/1973 (ECLI:IT:COST:1973:22)
Massima numero 6585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6583  6584  6586


Titolo
SENT. 22/73 C. AVVOCATI E PROCURATORI - ONORARI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - PROCEDIMENTO PER LA LORO LIQUIDAZIONE - SUA NATURA E CARATTERISTICHE - LEGGE 13 GIUGNO 1942, N. 794, ART. 29 - NORMATIVA NON DIVERGENTE DALLE LINEE FONDAMENTALI DEL PROCESSO CIVILE E ADERENTE ALLO SPIRITO DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione i dubbi sulla legittimita' dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, posto che questa norma, lungi dall'escludere la partecipazione del difensore, ancorche' non lo richieda obbligatoriamente da' tuttavia potesta' alle parti, a loro scelta, di avvalersi o non di un difensore. Ne' le modalita' del procedimento previste dallo stesso articolo importano sacrificio del principio del contraddittorio e tanto meno limitano la cognizione del giudice in ordine all'acquisizione delle prove e alla risoluzione della controversia. Nella effettiva sua applicazione, attraverso una provvida elaborazione giurisprudenziale, la normativa in oggetto ha, infatti, assunto contenuto non divergente dalle linee fondamentali del processo civile, in aderenza allo spirito dell'art. 24 della Costituzione. E cio' in quanto e' ius receptum che il procedimento speciale non e' sottratto alle comuni norme circa l'onere della domanda e della prova, cui rigorosamente e' correlato l'esercizio della potesta' giurisdizionale sotto il profilo istruttorio e quello decisorio. Nello stesso procedimento, di indubbia natura contenziosa, sono ritenute inoltre ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti dedotti dalle parti e le prove, in particolare quelle orali per interrogatorio formale e per testimoni. Il tutto da svolgersi nelle forme compatibili con la natura camerale del procedimento, ed ovviamente in attuazione del principio generale della idoneita' degli atti processuali al raggiungimento del loro scopo. Alle ragioni addotte dalle parti ed alle risultanze istruttorie il giudice e' necessariamente astretto nel decidere la controversia, e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo succinto ma esauriente, nel provvedimento conclusivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte