Sentenza 22/1973 (ECLI:IT:COST:1973:22)
Massima numero 6586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6583  6584  6585


Titolo
SENT. 22/73 D. AVVOCATI E PROCURATORI - ONORARI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - PROCEDIMENTO PER LA LORO LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NATURA DECISORIA - NON IMPUGNABILITA', SALVO IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST..

Testo
Ancorche' il provvedimento con il quale il giudice decide sulle domande proposte dagli avvocati e procuratori legali per il pagamento dei crediti per compensi e spese in materia giudiziale civile abbia forma di ordinanza e sia dichiarato non impugnabile, non si dubita della sua funzione non ordinatoria processuale, ma decisoria di merito, in quanto e' diretto a dirimere una lite in conformita' della legge e a dare certezza ad un concreto regolamento degli interessi delle parti, con idoneita' ad acquistare definitivamente autorita' di cosa giudicata. La non impugnabilita' di esso e' stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilita' in quanto sia emanato nei limiti della materia della liquidazione. In conseguenza, pur escludendosi il doppio grado di cognizione di merito (peraltro non riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia di difesa) si e' affermata l'esperibilita' del ricorso per cassazione secondo l'art. 111 Cost., ai fini del sindacato di legittimita', nel quale la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire essere compreso il difetto di motivazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte