Sentenza 23/1973 (ECLI:IT:COST:1973:23)
Massima numero 6587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/73 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTROVERSIE DEI LAVORATORI CON L'I.N.P.S. ED ALTRI ISTITUTI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 57 - ESONERO DEI LAVORATORI SOCCOMBENTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI ASSICURATI DALL'I.N.A.I.L. - DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 23/73 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTROVERSIE DEI LAVORATORI CON L'I.N.P.S. ED ALTRI ISTITUTI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 57 - ESONERO DEI LAVORATORI SOCCOMBENTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI ASSICURATI DALL'I.N.A.I.L. - DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - l'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude i lavoratori che agiscono in giudizio contro l'INAIL, dal beneficio di esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza, che e', invece, garantito ai lavoratori che convengono l'INPS od altro istituto gestore di forme sostitutive di previdenza od assistenza; atteso che la disparita' di trattamento, in tema di regolamento delle spese processuali, tra lavoratori assicurati INPS ed assicurati INAIL non e' sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza.
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - l'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude i lavoratori che agiscono in giudizio contro l'INAIL, dal beneficio di esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza, che e', invece, garantito ai lavoratori che convengono l'INPS od altro istituto gestore di forme sostitutive di previdenza od assistenza; atteso che la disparita' di trattamento, in tema di regolamento delle spese processuali, tra lavoratori assicurati INPS ed assicurati INAIL non e' sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte