Sentenza 144/2020 (ECLI:IT:COST:2020:144)
Massima numero 43236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  11/06/2020;  Decisione del  11/06/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43235  43237  43239  43240  43241


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione del parametro interposto evocato dal ricorrente - Possibile individuazione, in base ai lavori preparatori e alla redazione della norma impugnata, nonché agli atti del giudizio - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per essere le questioni promosse formulate in base a più opzioni ermeneutiche, sostanzialmente alternative. Il dubbio interpretativo prospettato dal ricorrente va sciolto - per la modalità di redazione della norma impugnata, per come risulta dai lavori preparatori, nonché dall'atto di costituzione della resistente, che ne indica la ratio - nel senso che il legislatore regionale, richiamando l'art. 22 della legge n. 394 del 1991, ha inteso riferirsi al testo di quest'ultimo in vigore al momento in cui il rinvio è stato effettuato. (Precedente indicato: sentenza n. 93 del 2019).

Nel giudizio in via principale sono ammissibili questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, purché le interpretazioni non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2018 e n. 189 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  22/02/2019  n. 1  art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte