Sentenza 24/1973 (ECLI:IT:COST:1973:24)
Massima numero 6590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6591  6592


Titolo
SENT. 24/73 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990. ART. 22 - AZIONE RISARCITORIA - SUO ESERCIZIO SUBORDINATO AL DECORSO DI UN TERMINE DILATORIO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - che subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria, per il danno causato dalla circolazione di veicoli o dei natanti per i quali vi e' obbligo di assicurazione al decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dall'invio di raccomandata all'istituto assicuratore - non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Invero la limitata remora all'esercizio dell'azione - da tale norma derivante - si inquadra in un sistema legislativo ispirato a finalita' di preminente interesse sociale e si risolve anche in una piu' sicura ed efficace protezione del diritto dello stesso danneggiato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte