Sentenza 24/1973 (ECLI:IT:COST:1973:24)
Massima numero 6591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6590  6592


Titolo
SENT. 24/73 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 ART. 22 - DIRITTO DEL CONVENUTO DI OTTENERE DALL'ATTORE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROCURATIGLI - NON E' CONDIZIONATO ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE IN FORMA RICONVENZIONALE - ESPERIBILITA' IN SEPARATO GIUDIZIO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Pur ritenuta l'applicabilita' dell'art. 22 sopra menzionato all'ipotesi di azione risarcitoria proposta in via riconvenzionale ed ammesso, di conseguenza, che tale applicazione possa sortire l'effetto di ostacolare od impedire la detta riconvenzionale, non per questo puo' ravvisarsi contrasto tra l'art. 22 cit. e l'art. 24 della Costituzione: atteso che, in ogni caso, il diritto del convenuto di ottenere dall'attore il risarcimento dei danni procuratigli non e' condizionato dalla proposizione dell'azione in forma riconvenzionale e ben puo' essere esercitato in separato giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte