Sentenza 24/1973 (ECLI:IT:COST:1973:24)
Massima numero 6592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6590  6591


Titolo
SENT. 24/73 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE RISARCITORIA IN GIUDIZIO CIVILE - INAPPLICABILITA' ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 22 della legge 1969, n. 990, ha esclusivo riguardo all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in giudizio civile ed e', pertanto, inapplicabile alla costituzione di parte civile nel processo penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte