Sentenza 25/1973 (ECLI:IT:COST:1973:25)
Massima numero 6593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6594
Titolo
SENT. 25/73 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16 - DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA NELLA PARTI IN CUI NON PREVEDE O NON ATTRIBUISCE ALLA REGIONE DETERMINATE COMPETENZE.
SENT. 25/73 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16 - DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA NELLA PARTI IN CUI NON PREVEDE O NON ATTRIBUISCE ALLA REGIONE DETERMINATE COMPETENZE.
Testo
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 attribuisce all'Assessore regionale per l'industria e il commercio la competenza relativa alle concessioni, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) per l'impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (art. 1), nonche' la competenza ad adottare, sentito il Comitato consultivo per il commercio in una particolare composizione, le determinazioni di cui al quinto comma del predetto art. 16. L'art. 3 infine, prevede una disciplina transitoria per gli esercizi di distribuzione gia' autorizzati in base alla precedente legislazione. L'interpretazione sistematica della legge statale e della legge regionale - avvalorata dalla circostanza che la seconda fa esplicito riferimento all'art. 16, quinto comma, del decreto legge (da intendersi nel senso e nel contenuto risultanti dal dispositivo della sentenza n. 151 del 1972) e dunque alla ivi ormai statuita ripartizione fra competenze regionali e competenze statali - conduce alla sicura conclusione che all'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo quelli, che si armonizzino con la sfera di attribuzioni riservata allo Stato: le "determinazioni" affidate all'organo regionale non possono contraddire agli indirizzi fissati dal C.I.P.E., e, per quanto riguarda le competenze del Ministero per l'industria, attengono alla specificazione dei criteri obiettivi da quest'ultimo adottati ed alla distribuzione, provincia per provincia, del numero massimo di concessioni al territorio regionale assegnate dallo Stato. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti della suindicata legge regionale, con il ricorso del Commissario dello Stato notificato il 12 luglio 1972, (n. 54 reg. ric. 1972) in riferimento all'art. 14, lett. d), dello Statuto per la Sicilia. Con l'avvertimento, tuttavia, che, se la legge regionale venisse applicata in un senso diverso, non verrebbe meno, per lo Stato, la possibilita' di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali.
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 attribuisce all'Assessore regionale per l'industria e il commercio la competenza relativa alle concessioni, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) per l'impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (art. 1), nonche' la competenza ad adottare, sentito il Comitato consultivo per il commercio in una particolare composizione, le determinazioni di cui al quinto comma del predetto art. 16. L'art. 3 infine, prevede una disciplina transitoria per gli esercizi di distribuzione gia' autorizzati in base alla precedente legislazione. L'interpretazione sistematica della legge statale e della legge regionale - avvalorata dalla circostanza che la seconda fa esplicito riferimento all'art. 16, quinto comma, del decreto legge (da intendersi nel senso e nel contenuto risultanti dal dispositivo della sentenza n. 151 del 1972) e dunque alla ivi ormai statuita ripartizione fra competenze regionali e competenze statali - conduce alla sicura conclusione che all'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo quelli, che si armonizzino con la sfera di attribuzioni riservata allo Stato: le "determinazioni" affidate all'organo regionale non possono contraddire agli indirizzi fissati dal C.I.P.E., e, per quanto riguarda le competenze del Ministero per l'industria, attengono alla specificazione dei criteri obiettivi da quest'ultimo adottati ed alla distribuzione, provincia per provincia, del numero massimo di concessioni al territorio regionale assegnate dallo Stato. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti della suindicata legge regionale, con il ricorso del Commissario dello Stato notificato il 12 luglio 1972, (n. 54 reg. ric. 1972) in riferimento all'art. 14, lett. d), dello Statuto per la Sicilia. Con l'avvertimento, tuttavia, che, se la legge regionale venisse applicata in un senso diverso, non verrebbe meno, per lo Stato, la possibilita' di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 26/10/1970
n. 745
art. 16
legge 18/12/1970
n. 1034
art. 0