Sentenza 25/1973 (ECLI:IT:COST:1973:25)
Massima numero 6594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6593


Titolo
SENT. 25/73 B. REGIONE SICILIANA - INDUSTRIA E COMMERCIO - LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1972 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE- NORME PER L'APPLICAZIONE NELLA REGIONE - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE - QUESTA E' IN ARMONIA CON LA LEGGE STATALE (D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16: QUALE RISULTA DA PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA') E SI MANTIENE NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA REGIONALE - NON VIOLA L'ART. 14, LETT. D, DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Riguardo alle competenze dello Stato e della Regione siciliana circa la disciplina, nell'isola, degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, si deve ribadire (cfr. sent. n. 151 del 1972) che, anche se la disciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n.745 (dichiarata in varie parti illegittima con la suddetta sentenza) avesse contenuto di piano e di programmazione, cio' non escluderebbe che la Regione, limitatamente al suo territorio, possa esercitare nella materia "de qua" la propria competenza con atti che risultino in armonia con i poteri spettanti allo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

legge  26/10/1970  n. 745  art. 16  

legge  18/12/1970  n. 1034  art. 0