Sentenza 26/1973 (ECLI:IT:COST:1973:26)
Massima numero 6595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
14/02/1973; Decisione del
14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 26/73. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ART. 189, PRIMO COMMA, N. 5, E ULTIMO COMMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE SUI BENI MOBILI DELL'IMPUTATO - CARATTERE PRIVILEGIATO DEL CREDITO RELATIVO A SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL SEQUESTRO CONSERVATIVO CIVILE - INSUSSISTENZA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE E CIVILE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - LEGITTIMITA' - RAGIONEVOLEZZA NELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/73. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ART. 189, PRIMO COMMA, N. 5, E ULTIMO COMMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE SUI BENI MOBILI DELL'IMPUTATO - CARATTERE PRIVILEGIATO DEL CREDITO RELATIVO A SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL SEQUESTRO CONSERVATIVO CIVILE - INSUSSISTENZA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE E CIVILE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - LEGITTIMITA' - RAGIONEVOLEZZA NELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 189, primo comma, n. 5 e ultimo comma del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 8, del codice civile, nel rendere privilegiato il credito relativo a somme dovute a titolo di risarcimento del danno dipendente da reato quando vi sia stata esecuzione del sequestro conservativo penale. Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una disciplina giuridica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo particolare del sequestro conservativo penale e' dato dalla circostanza che il credito ad esso relativo discende dal fatto reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che si impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. La differente disciplina giuridica delle due forme di sequestro operata dal legislatore, rientra nell'ambito della sua discrezionalita', ne' le finalita' perseguite possono essere ritenute in contrasto col principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, trattandosi di finalita' apprezzabili e ragionevoli. Divergenze e difficolta' pratiche riscontrabili nella norma in sede applicativa non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di legittimita', a meno che tali divergenze non siano riferibili ad aspetti della norma stessa incompatibili con l'ordinamento costituzionale. Non contrasta con il principio di eguaglianza il privilegio che accompagna il sequestro conservativo penale in sede di procedura fallimentare, sempreche' il credito preceda la dichiarazione di fallimento, in quanto questa coglie e fissa le legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza che lo dichiara.
E' costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 189, primo comma, n. 5 e ultimo comma del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 8, del codice civile, nel rendere privilegiato il credito relativo a somme dovute a titolo di risarcimento del danno dipendente da reato quando vi sia stata esecuzione del sequestro conservativo penale. Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una disciplina giuridica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo particolare del sequestro conservativo penale e' dato dalla circostanza che il credito ad esso relativo discende dal fatto reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che si impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. La differente disciplina giuridica delle due forme di sequestro operata dal legislatore, rientra nell'ambito della sua discrezionalita', ne' le finalita' perseguite possono essere ritenute in contrasto col principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, trattandosi di finalita' apprezzabili e ragionevoli. Divergenze e difficolta' pratiche riscontrabili nella norma in sede applicativa non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di legittimita', a meno che tali divergenze non siano riferibili ad aspetti della norma stessa incompatibili con l'ordinamento costituzionale. Non contrasta con il principio di eguaglianza il privilegio che accompagna il sequestro conservativo penale in sede di procedura fallimentare, sempreche' il credito preceda la dichiarazione di fallimento, in quanto questa coglie e fissa le legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza che lo dichiara.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte