Sentenza 27/1973 (ECLI:IT:COST:1973:27)
Massima numero 6596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/02/1973;  Decisione del  14/02/1973
Deposito del 01/03/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6597


Titolo
SENT. 27/73 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 304 BIS, PRIMO COMMA (TESTO ORIGINARIO), 366, SECONDO COMMA, E 225 (NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - QUESTIONI GIA' DECISE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DELL'ART. 304 BIS NEL SENSO DI COMPRENDERE ANCHE L'INTERROGATORIO TRA GLI ATTI AI QUALI IL DIFENSORE HA DIRITTO DI ASSISTERE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 304 bis, 366, secondo comma, e 225 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato: ed invero, mentre l'art. 304 bis, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 190 del 1970, e' stato modificato con il D.L. 23 gennaio 1971 n. 2 (convertito nella legge 18 marzo 1971 n. 62) che ha compreso l'interrogatorio dell'imputato tra gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, le questioni relative agli artt. 366, secondo comma, e 225 c.p.p. sono gia' state dichiarate infondate dalla Corte con sentenza n. 62 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  23/01/1971  n. 2  art. 0  

legge  18/03/1971  n. 62  art. 0