Sentenza 29/1973 (ECLI:IT:COST:1973:29)
Massima numero 6599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI' - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
22/03/1973; Decisione del
22/03/1973
Deposito del 28/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/73. LIBERTA' PERSONALE - PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 431, ART. 4 - RICOVERO VOLONTARIO IN OSPEDALE PSICHIATRICO (E LIBERTA' DI USCIRNE) - AUTORIZZAZIONE DEL MEDICO DI GUARDIA SENZA INTERVENTO NECESSARIO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON VIOLA L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - TRASFORMAZIONE DEL RICOVERO VOLONTARIO IN COATTO O VICEVERSA IN RELAZIONE ALLA SUSSISTENZA O MENO DEGLI ELEMENTI DELLA PERICOLOSITA' O DEL PUBBLICO SCANDALO - PROVVEDIMENTO RISERVATO ALLA COMPETENZA DEI MEDICI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/73. LIBERTA' PERSONALE - PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 431, ART. 4 - RICOVERO VOLONTARIO IN OSPEDALE PSICHIATRICO (E LIBERTA' DI USCIRNE) - AUTORIZZAZIONE DEL MEDICO DI GUARDIA SENZA INTERVENTO NECESSARIO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON VIOLA L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - TRASFORMAZIONE DEL RICOVERO VOLONTARIO IN COATTO O VICEVERSA IN RELAZIONE ALLA SUSSISTENZA O MENO DEGLI ELEMENTI DELLA PERICOLOSITA' O DEL PUBBLICO SCANDALO - PROVVEDIMENTO RISERVATO ALLA COMPETENZA DEI MEDICI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, secondo cui e' ammesso il ricovero volontario in ospedale psichiatrico del malato affetto da disturbi neuro-psichici, non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilita' della liberta' personale, e ne permette restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. L'ammissione volontaria del malato, autorizzata dal medico di guardia, senza intervento successivo dell'autorita' giudiziaria, e la trasformazione in volontario di un ricovero originariamente coatto, sono consentite, in assenza degli elementi della pericolosita' per se' o per altri o del pubblico scandalo, quando il malato presenti, sotto il profilo naturalistico, quel minimo discernimento che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere ricoverato. Discende con certezza dall'interpretazione logica e teleologica della norma che come e' libera l'entrata in ospedale psichiatrico, cosi' e' altrettanto libera l'uscita, sicche' l'ammissione volontaria, essendo consentita nei limiti in cui e' accompagnata dalla persistenza di una valida volonta' di rimanere in ospedale, non menoma la liberta' personale del malato, tutelata dall'art. 13 della Costituzione. La sopravvenienza, durante il ricovero volontario, di quegli elementi la cui sussistenza impone il ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904 n. 36, esige la trasformazione del ricovero in coattivo, mentre la trasformazione di quest'ultimo in volontario puo' avvenire soltanto quando, venuti meno i presupposti della pericolosita' o del pubblico scandalo, il malato possegga quel minimo di discernimento che gli consenta di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente.
L'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, secondo cui e' ammesso il ricovero volontario in ospedale psichiatrico del malato affetto da disturbi neuro-psichici, non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilita' della liberta' personale, e ne permette restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. L'ammissione volontaria del malato, autorizzata dal medico di guardia, senza intervento successivo dell'autorita' giudiziaria, e la trasformazione in volontario di un ricovero originariamente coatto, sono consentite, in assenza degli elementi della pericolosita' per se' o per altri o del pubblico scandalo, quando il malato presenti, sotto il profilo naturalistico, quel minimo discernimento che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere ricoverato. Discende con certezza dall'interpretazione logica e teleologica della norma che come e' libera l'entrata in ospedale psichiatrico, cosi' e' altrettanto libera l'uscita, sicche' l'ammissione volontaria, essendo consentita nei limiti in cui e' accompagnata dalla persistenza di una valida volonta' di rimanere in ospedale, non menoma la liberta' personale del malato, tutelata dall'art. 13 della Costituzione. La sopravvenienza, durante il ricovero volontario, di quegli elementi la cui sussistenza impone il ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904 n. 36, esige la trasformazione del ricovero in coattivo, mentre la trasformazione di quest'ultimo in volontario puo' avvenire soltanto quando, venuti meno i presupposti della pericolosita' o del pubblico scandalo, il malato possegga quel minimo di discernimento che gli consenta di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte
legge 14/02/1904
n. 36
art. 0