Sentenza 144/2020 (ECLI:IT:COST:2020:144)
Massima numero 43237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
11/06/2020; Decisione del
11/06/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Piani di cattura o di abbattimento della fauna selvatica - Possibile utilizzo dei cacciatori residenti nel territorio del parco - Estensione dell'utilizzo anche nel restante territorio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Piani di cattura o di abbattimento della fauna selvatica - Possibile utilizzo dei cacciatori residenti nel territorio del parco - Estensione dell'utilizzo anche nel restante territorio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette. La norma impugnata dal Governo, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 18 del 2015 - il primo inciso direttamente dall'indicato art. 33, il secondo che rende applicabile la stessa previsione anche sul restante territorio della Regione - consente di utilizzare, per l'attuazione dei piani di controllo faunistico, in maniera indifferenziata su tutto il territorio regionale, anche i soggetti menzionati nell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ossia il personale dipendente dall'organismo di gestione del parco naturale e le persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco. L'indicato art. 22 detta prescrizioni che valgono esclusivamente per l'attuazione dei piani di controllo nelle aree protette regionali: si tratta quindi di normativa speciale, la cui estensione, stante la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla quale va ascritta la disciplina impugnata, non compete alla Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2019, n. 107 del 2017, n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette. La norma impugnata dal Governo, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 18 del 2015 - il primo inciso direttamente dall'indicato art. 33, il secondo che rende applicabile la stessa previsione anche sul restante territorio della Regione - consente di utilizzare, per l'attuazione dei piani di controllo faunistico, in maniera indifferenziata su tutto il territorio regionale, anche i soggetti menzionati nell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ossia il personale dipendente dall'organismo di gestione del parco naturale e le persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco. L'indicato art. 22 detta prescrizioni che valgono esclusivamente per l'attuazione dei piani di controllo nelle aree protette regionali: si tratta quindi di normativa speciale, la cui estensione, stante la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla quale va ascritta la disciplina impugnata, non compete alla Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2019, n. 107 del 2017, n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
22/02/2019
n. 1
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte