Sentenza 30/1973 (ECLI:IT:COST:1973:30)
Massima numero 6600
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VERZI' - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
22/03/1973; Decisione del
22/03/1973
Deposito del 28/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 30/73. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - D.M. 30 GIUGNO 1972: PROROGA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA - RICORSO REGIONALE PROPOSTO FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 30/73. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - D.M. 30 GIUGNO 1972: PROROGA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA - RICORSO REGIONALE PROPOSTO FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Data la peculiarita' dei giudizi di costituzionalita', l'autonomia della loro disciplina processuale e l'esigenza della loro rapida definizione e' da escludere che ad essi possa essere applicata la normativa concernente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Questa pronuncia, emessa nei riguardi della legge 14 luglio 1965, n. 818, sia "in un giudizio di legittimita' costituzionale (sent. n. 15/1967) che in un giudizio per conflitto di attribuzione (sent. n. 18/1970) va confermata e ribadita nei confronti della legge 7 ottobre 1969, n. 742, posto che la formulazione letterale dell'art. 1 di detta legge - in cui si specifica che la sospensione riguarda " il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative" - non lascia adito a dubbi che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di costituzionalita' dall'ambito di applicazione della suddetta normativa della sospensione dei termini processuali. Va conseguentemente dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso del Presidente della Regione dell'Umbria, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 novembre 1972, avverso il decreto 30 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio 1972, concernente la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia ad opera di un commissario governativo.
Data la peculiarita' dei giudizi di costituzionalita', l'autonomia della loro disciplina processuale e l'esigenza della loro rapida definizione e' da escludere che ad essi possa essere applicata la normativa concernente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Questa pronuncia, emessa nei riguardi della legge 14 luglio 1965, n. 818, sia "in un giudizio di legittimita' costituzionale (sent. n. 15/1967) che in un giudizio per conflitto di attribuzione (sent. n. 18/1970) va confermata e ribadita nei confronti della legge 7 ottobre 1969, n. 742, posto che la formulazione letterale dell'art. 1 di detta legge - in cui si specifica che la sospensione riguarda " il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative" - non lascia adito a dubbi che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di costituzionalita' dall'ambito di applicazione della suddetta normativa della sospensione dei termini processuali. Va conseguentemente dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso del Presidente della Regione dell'Umbria, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 novembre 1972, avverso il decreto 30 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio 1972, concernente la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia ad opera di un commissario governativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
legge 07/10/1969
n. 742
art. 1
legge 14/07/1965
n. 818
art. 1