Sentenza 31/1973 (ECLI:IT:COST:1973:31)
Massima numero 6601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VERZI' - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
22/03/1973; Decisione del
22/03/1973
Deposito del 28/03/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 31/73. PROCESSO CIVILE - RESPONSABILITA' DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI - COD. PROC. CIV., ART. 93 - DISTRAZIONE DELLE SPESE SU DOMANDA DEL DIFENSORE CON PROCURA - FONDAMENTO - SUSSISTENZA DI RIMEDI PER I CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 31/73. PROCESSO CIVILE - RESPONSABILITA' DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI - COD. PROC. CIV., ART. 93 - DISTRAZIONE DELLE SPESE SU DOMANDA DEL DIFENSORE CON PROCURA - FONDAMENTO - SUSSISTENZA DI RIMEDI PER I CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 C.P.C., secondo cui il difensore puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate, e' che la domanda possa essere proposta soltanto da un difensore munito di procura, il quale ha cioe' i poteri di rappresentanza che, per volonta' della parte, si riflettono sulla stessa. Cio' trova base sul rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra il cliente e il suo rappresentante, rapporto che e' dominato dalla esigenza dell'obbedienza reciproca ai canoni di lealta' e probita' ai sensi dell'art. 88 C.P.S., ivi compresa una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'"iter" processuale. Per i pur ipotizzabili casi di conflitto di interesse in relazione alla domanda di distrazione delle spese, il cpv. dell'art. 93 C.P.C., al fine di controllo e di eventuale rettifica, appresta il rimedio della revoca in contraddittorio, sia pure nelle forme specialissime per la correzione delle sentenze, e comunque il sistema non esclude l'uso, da parte dei clienti, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono. Tutto cio' basta per riconoscere che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso dalla facolta' come sopra attribuita al difensore dall'art. 93 C.P.C. e la questione sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione va pertanto dichiarata infondata.
Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 C.P.C., secondo cui il difensore puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate, e' che la domanda possa essere proposta soltanto da un difensore munito di procura, il quale ha cioe' i poteri di rappresentanza che, per volonta' della parte, si riflettono sulla stessa. Cio' trova base sul rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra il cliente e il suo rappresentante, rapporto che e' dominato dalla esigenza dell'obbedienza reciproca ai canoni di lealta' e probita' ai sensi dell'art. 88 C.P.S., ivi compresa una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'"iter" processuale. Per i pur ipotizzabili casi di conflitto di interesse in relazione alla domanda di distrazione delle spese, il cpv. dell'art. 93 C.P.C., al fine di controllo e di eventuale rettifica, appresta il rimedio della revoca in contraddittorio, sia pure nelle forme specialissime per la correzione delle sentenze, e comunque il sistema non esclude l'uso, da parte dei clienti, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono. Tutto cio' basta per riconoscere che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso dalla facolta' come sopra attribuita al difensore dall'art. 93 C.P.C. e la questione sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione va pertanto dichiarata infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte