Sentenza 34/1973 (ECLI:IT:COST:1973:34)
Massima numero 6604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
04/04/1973; Decisione del
04/04/1973
Deposito del 06/04/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/73 A. CORRISPONDENZA - LIBERTA' E SEGRETEZZA - INVIOLABILITA' E LIMITI - COSTITUZIONE, ART. 15 - INTERPRETAZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI LIBERTA' CON L'ESIGENZA DI PREVENIRE E REPRIMERE I REATI - FATTISPECIE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AUTORIZZATIVO DELLE INTERCETTAZIONI - ACCERTAMENTI PRELIMINARI DA COMPIERE .
SENT. 34/73 A. CORRISPONDENZA - LIBERTA' E SEGRETEZZA - INVIOLABILITA' E LIMITI - COSTITUZIONE, ART. 15 - INTERPRETAZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI LIBERTA' CON L'ESIGENZA DI PREVENIRE E REPRIMERE I REATI - FATTISPECIE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AUTORIZZATIVO DELLE INTERCETTAZIONI - ACCERTAMENTI PRELIMINARI DA COMPIERE .
Testo
L'art. 15 della Costituzione non si limita a proclamare l'inviolabilita' della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma primo), ma enuncia anche espressamente che "la loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge": nel precetto costituzionale trovano quindi protezione sia l'interesse inerente alla liberta' e segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalita' definiti inviolabili dall'art. 2 Cost. sia l'interesse connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, che e' bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale. Nel valutare la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione il giudice deve procedere con cautela scrupolosa tendendo al contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessita' di garantire una efficace repressione degli illeciti penali: a tal fine e' indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti positivi risultati per le indagini in corso.
L'art. 15 della Costituzione non si limita a proclamare l'inviolabilita' della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma primo), ma enuncia anche espressamente che "la loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge": nel precetto costituzionale trovano quindi protezione sia l'interesse inerente alla liberta' e segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalita' definiti inviolabili dall'art. 2 Cost. sia l'interesse connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, che e' bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale. Nel valutare la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione il giudice deve procedere con cautela scrupolosa tendendo al contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessita' di garantire una efficace repressione degli illeciti penali: a tal fine e' indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti positivi risultati per le indagini in corso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte